MODELLO EXCEL PER RIVALUTAZIONE BENI: DL 104/2020

I valori iscritti in bilancio possono essere rivalutati solamente sulla base di leggi speciali: non sono ammesse rivalutazioni volontarie.

L’articolo 110, commi da 1 a 7, del Dl 14 agosto 2020, n. 104 ripropone la rivalutazione dei beni dell’impresa materiali, immateriali e delle partecipazioni a condizione che figurino nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 (restano esclusi gli immobili merce). La norma è applicabile per i titolari di reddito d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali.

La rivalutazione può essere eseguita distintamente per ciascun bene e non sussiste pertanto l’obbligo di rivalutare l’intera categoria omogenea cui il bene medesimo appartiene.

Nel bilancio in cui è eseguita la rivalutazione, gli ammortamenti sono calcolati sui valori non rivalutati, in quanto la rivalutazione è ritenuta un’operazione successiva e pertanto l’ammortamento di tali maggiori valori è effettuato a partire dall’esercizio successivo alla loro iscrizione.

Diversamente dalle precedenti leggi è possibile rivalutare i beni dell’impresa anche solo sotto il profilo civilistico, fermo restando che è possibile optare anche per il riconoscimento fiscale dell’operazione laddove vengano versate le imposte sostitutive pari al 3% dei maggiori valori: il riallineamento dei valori fiscali ha effetto dal 2021 per gli ammortamenti e dal 2024 per le plusvalenze/minusvalenze. È anche possibile affrancare il saldo attivo della rivalutazione mediante versamento di imposta sostitutiva pari al 10%.

Con riferimento all’ammortamento annuo, non essendovi disallineamenti temporali tra importo iscritto a conto economico e importo dedotto ai fini fiscali, non vi sarà neppure necessità di iscrivere imposte differite. Laddove la società decidesse di operare la rivalutazione si soli fini civilistici vi sarebbe al contrario l’insorgere di differenze temporanee tra il valore contabile delle attività rivalutate ed il loro valore ai fini fiscali.

La rivalutazione può essere rappresentata in bilancio secondo tre diverse modalità (OIC 7):

  1. Metodo della rivalutazione del costo storico e del relativo fondo ammortamento
  2. Metodo della rivalutazione del solo costo storico
  3. Metodo della riduzione del fondo ammortamento.

La rivalutazione di un’immobilizzazione materiale o un bene immateriale di per sé non comporta una modifica della vita utile. Restano ferme le disposizioni dei principi contabili nazionali di riferimento che prevedono l’aggiornamento della stima della vita utile nei casi in cui si sia verificato un mutamento delle condizioni originarie di stima.

Nel file allegato si presentano i primi due metodi:

  • metodo lettera a) nel foglio # RivCS+F.do tale criterio consente di ammortizzare il bene secondo il piano di ammortamento originario e deve essere individuato un coefficiente di rivalutazione; non applicabile qualora il bene oggetto di rivalutazione risulti completamente ammortizzato alla data del 31 dicembre 2020
  • metodo lettera b) nel foglio # Riv CS l’adozione di tale metodo comporta un allungamento del processo di ammortamento, qualora venga mantenuto inalterato il coefficiente di ammortamento del bene. La situazione non si genera, quando venga incrementato il coefficiente di ammortamento a fronte dell’immutata durata del periodo di vita utile del bene.

Qualora venga deciso di mantenere inalterata la vita utile del bene oggetto di rivalutazione, si dovrà incrementare il coefficiente di ammortamento. In tale caso, è necessario darne menzione in nota integrativa ed effettuare una variazione in aumento ai fini fiscali (imposte dirette e IRAP) delle quote di ammortamento civile di importo superiore al limite massimo fiscale.

La rivalutazione massima, secondo l’indicazione operativa della circolare dell’Agenzia delle entrate 18 giugno 2001 n.57, una volta che l’impresa ha determinato il valore corrente del cespite, risulta essere determinata nel seguente modo:

Rivalutazione massima (R) = Valore corrente – Valore netto contabile 2020 (ante rivalutazione)

Dove Il valore corrente è il maggiore tra il valore d’uso ed il valore di mercato: inoltre il nuovo valore contabile netto non può eccedere il costo di acquisto di un bene nuovo della medesima tipologia.

La stessa Circolare fornisce il criterio utile alla determinazione del coefficiente di rivalutazione del fondo e del costo pregresso nel seguente modo:

Coefficiente di rivalutazione = Rivalutazione massima / Valore netto contabile ante rivalutazione

 

ARTICOLO SCRITTO DAL DOTT. SIMONE ALFANO

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