Il piano del consumatore, sintetizzando, è uno degli strumenti introdotti dalla Legge n.3 del 2012, ovvero una delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, le altre due sono l’accordo di composizione della crisi e la liquidazione dei beni.
Iniziamo con dare brevemente la nozione di consumatore, secondo la definizione fornita dalla Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 1869 del 1.2.2016): colui che contrate obbligazioni “per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall’estrinsecazione della propria personalità sociale, dunque anche a favore di terzi, ma senza riflessi in un’attività d’impresa o professionale propria”.
Il piano del consumatore consiste in una proposta di ristrutturazione del debito, partita dal debitore stesso, indirizzata ai propri creditori, attraverso l’ausilio di un intermediario abilitato, che può essere un avvocato, un commercialista, un notaio o un apposito O.c.c., ovvero organismo di composizione della crisi, con la finalità di offrire assistenza nell’attuazione delle varie procedure della L.3/2012.
Necessaria è la predisposizione di un vero e proprio piano per ristrutturare l’indebitamento in funzione delle possibilità finanziarie dell’istante, in modo da poter fuoriuscire dallo status di sovraindebitato. Tale progetto, una proposta, sarà sottoposto al vaglio del giudice del tribunale competente territorialmente e dovrà essere accompagnata dalla relazione particolareggiata dell’organismo di composizione della crisi, la quale deve contenere (art. 9 co. 3-bis L.3/2012):
- l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell’assumere volontariamente le obbligazioni;
- l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte;
- il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
- l’indicazione delle eventuali esistenze di atti del debitore impugnati dai creditori;
- il giudizio di completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenenza del piano rispetto l’alternativa liquidatoria
Si precisa che ai sensi dell’art.9 co.2 della legge sul sovraindebitamento, la proposta dovrà contenere anche l’attestazione di fattibilità del piano, da ricomprendere nella relazione sopra giù descritta.
Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti di legge previsti dagli articoli 7 e 8 della L.3/2012, lo approverà con un apposito provvedimento di omologazione e da quel momento, saranno sospese tutte le procedure esecutive instaurate dai creditori, i quali potranno soddisfarsi solo secondo le modalità di pagamento stabilite nel piano e dunque anche per importi inferiori rispetto a quelli pretesi. Si precisa che i creditori muniti di privilegio, pegno e ipoteca possono non essere soddisfatti interamente solo se sia assicurato un pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, in caso di liquidazione dei beni.
L’art. 8 comma 4 stabilisce inoltre che la proposta di accordo con continuazione dell’attività e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall’omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni. Sul punto si precisa che la Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n.17834/2018, in relazione ad provvedimento del Tribunale di Civitavecchia per mancata omologa di un accordo con dilazione ultrannuale del credito privilegiato, ha ammesso questa possibilità se presenti alcune condizioni, sul punto anche il Tribunale di Roma con recente provvedimento del 28/09/2020 (si rimanda all’articolo di commento).
Tornando all’omologazione, se il debitore rispetterà i termini di pagamento così come stabiliti della proposta, egli otterrà la completa liberazione dai debiti antecedenti al deposito della proposta.
Al fine di poter offrire un esempio di schema di piano del consumatore utilizzabile per una preanalisi di fattibilità, si è realizzato un semplice modello excel in grado di riprodurre tale verifica su di un piano di a 5 anni (la durata maggiormente utilizzata ed accettata).
Il file consente anche di realizzare il piano automaticamente a partire da alcuni input base (celle azzurre modificabili), quali:
- importo debiti
- percentuale falcidia
- rate per creditore
- indicazione del mese da cui far partire l’ammortamento
- reddito mensile netto
- spese familiari mensili
Si tratta di un modello base, ma utile a comprendere la struttura che deve rispettare un piano del consumatore, è pur sempre una versione di prova, in quanto solitamente siamo propri realizzare manualmente ogni singolo piano, ma vista la finalità di condividere assieme a www.bpexcel.it uno strumento automatizzato per la verifica di fattibilità di un piano a 5 anni abbiamo accettato la sfida. Per tali motivi siamo aperti a eventuali segnalazioni di errori e migliorie da apportare, i contatti sono riportati di seguito, con la finalità di arrivare ad uno strumento completo da condividere tra professionisti della gestione della crisi da sovraindebitamento.
Grazie per la lettura.
Per consulenze e personalizzazioni del Modello potette contattare l’Autore il Dott. Gabriele Leone, ai contatti riportati sotto:
Dott. Gabriele Leone
Dottore in Intermediazione, Finanza Internazionale e Risk Management con specializzazione in Corporate Finance, si occupa di progettazione ed implementazione di modelli per analisi e valutazioni finanziarie a supporto di privati, PMI e professionisti.
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