Ammortamento Civilistico e Fiscale

Ammortamento

L’ammortamento è un procedimento contabile attraverso  il quale,il costo di un bene o un costo pluriennale, vengono ripartiti su più anni in conto economico. Tali quote di ripartizione vengono definite quote di ammortamento.

Esistono in tal senso, due criteri di ammortamento ovvero ammortamento civilistico e ammortamento fiscale.

L’ammortamento civilistico : per l’aspetto civilistico l’ammortamento è regolato dall’art. 2426 del codice civle. Punto 1 e 2

1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; congli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi;

2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa;

L’ammortamento civilistico inizia nel momento in cui il cespite è disponibile in azienda e pronto per essere utilizzato. Con il termine sistematico il legislatore impone quindi una iniziale definizione delle quote di ammortamento calcolate sulla residua possibilità di utilizzazione del bene .

L’ammortamento fiscale:  per l’aspetto fiscale l’ammortamento viene effettuato in base alle tabelle ed ai coefficenti di ammortamento stabiliti dal D.M. del 31/12/1988

Le quote di ammortamento degli immobili, impianti, macchinari e degli altri beni mobili sono deducibili a partire dal perido d’imposta nel qual il bene è utilizzato in base all’aliquota stabilita nella tabella ministeriale riportata nel D.M. 31/12/1988 .

In particolare la nuova disciplina in terminti di ammortamenti fiscali, introdotta con la legge 244/2007 comporta l’abrogazione:

–          della deduzione degli ammortamenti extra-contabili. Non si può più applicare un aliquota fiscale maggiore di quella civilistica.

–          degli ammortamenti anticipati. Consentiva di incrementare le aliquote fino al doppio rispetto alla strada ordinaria nei primi tre anni di acquisto del bene

–          degli ammortamenti accelerati. L’ammortamento accelerato consentiva di ammortizzare senza limiti di alcun tipo, al fine di riflettere la maggiore usura del bene rispetto alle previsioni tabellari

Si torna all’inquinamento di Bilancio.

Tale riforma comporta  un riallineamento tra ammortamento civilistico e fiscale, in quanto per usufruire del beneficio di un agevolazione fiscale si aumentano le aliquote di ammortamento, il che comporta un differimento d’imposta.

Si tende cosi ad applicare il massimo dell’aliquota riportata nel decreto ministeriale, in quanto per applicare tale coefficiente di ammortamento fiscale, è ora necessario riportare la stessa aliquota anche per l’ammortamento civilistico

Cio comporta un inquinamento di bilancio,  dove non sono più riportate le aliquote che rappresentano il reale utilizzo del bene, ma bensi le aliquote fiscali.

Nella costruzione del nostro Business Plan (non essendo un Bilancio ma un documento di Pianificazione) dovranno essere inserite le aliquote che rappresentano il reale utilizzo del Bene. Questo ci consente di dare una rappresentazione reale della situazione prospettica della nostra azienda .

Nel calcolo delle imposte dovremmo poi tener conto invece delle aliquote riportate nel decreto ministeriale.

In  allegato le aliquote di ammortamento riportate nel decreto ministeriale del 1988.

Tabella Coefficenti Ammortamento

 

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