TEG: come Includere Penale di Estinzione e Mora nella verifica dell’Usura?

Con questo mio secondo articolo cercherò di fornire indicazioni sull’annosa questione dell’inclusione della penale di estinzione anticipata e della mora nel calcolo del Tasso Effettivo Globale. Argomento che suscita sempre accesi dibattiti anche tra gli “addetti ai lavori” di maggiore esperienza e che non può esaurirsi con questo breve articolo, ma necessita di doverosi approfondimenti. Nel mio piccolo cercherò di tramettere il mio personale modo di lavorare.

La legge 24/2001, interpretazione della legge 108/1996, ci dice che la verifica dell’usura nel caso di finanziamenti rateli va effettuata al momento della stipula. Solo la presenza di usura originaria potrà determinare l’applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815 c.c., quindi far sì che nessun interesse sia dovuto.

Questo determina la domanda che muove ed anima le discussioni: come quantificare spese ed oneri che al momento della firma sono solo eventuali, come mora e penale di estinzione anticipata?

PENALE DI ESTINZIONE ANTICIPATA

Per anni la giurisprudenza si è allineata alle istruzione di Banca d’Italia la quale affermava nel 2009 che: ”le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunge alle spese di chiusura della pratica” (Aggiornamento 2009).

Recentemente l’orientamento si sta invece indirizzando verso l’inclusione della penale di estinzione anticipata nella verifica del TEG contrattuale, attraverso lo sviluppo di ipotesi fatte ex-ante con lo scopo di verificare le promesse contrattuali e scongiurare la possibilità che siano usurarie.

Personalmente condivido quanto espresso dal Tribunale di Pescara con sentenza del 28/11/2014 della Dott.ssa Tizia Marganella:

“Ora la censura relativa all’usurarietà dei tassi è fondata su un unico e assorbente argomento, rappresentato dal fatto che sarebbe stata pattuita una promessa usuraria al momento della stipula del contratto, laddove vengono fatti rientrare, tanto i costi certi tanto i costi potenziali del finanziamento (ossia i costi per l’estinzione anticipata).

si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi e comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori (Corte cost. 25 febbraio 2002n. 29: il riferimento, contenuto nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile – senza necessità di specifica motivazione – l’assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori.

Orbene, in termini elastici la mora e la penale per estinzione anticipata possono essere tra loro accomunate in quanto entrambe rappresentano un costo del mutuo erogato.

Premesso, quindi, che la ratio del legislatore si riscontra nella necessità di contenere i tassi anomali, in armonia alle più recenti mentovate statuizioni della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi che assumono rilevanza ai fini della disciplina anti-usura e del superamento del tasso soglia a qualsiasi onere collegato alla erogazione del credito e, quindi anche al costo pattuito per la estinzione anticipata del mutuo”.

COME INCLUDERE NEL CALCOLO LA PENALE DI ESTINZIONE ANTICIPATA

Come descritto nel primo articolo per determinare il TEG (Tasso Effettivo Globale) ci aiuta molto il software excel e in particolare la formula del TIR.X(flussi;date;ip), predisponendo una colonna con i flussi positivi (l’erogazione) e negativi (spese, rate e penale), poi una invece nel quale riportare le rispettive date di accredito/addebito, mentre per quanto riguarda l’ipotesi da indicare per questa tipologia di analisi è indifferente e solitamente do 1.

La metodologia di calcolo utilizzata si basa sulla formula prevista con decreto del Ministro del Tesoro del 8/07/1992:

∑_(k=1)^m▒Ak/〖(1+i)〗^(t_k )   =∑_(k’=1)^m’▒Ak’/〖(1+i)〗^(t_k )’

Dove “i” indica il TEG annuo, si tratta dell’unica incognita dell’equazione ed individua il tasso che uguaglia il valore attuale dei flussi in entrata al valore attuale dei flussi in uscita ovvero il T.I.R. (Tasso Interno di Rendimento). La formula matematica del TIR traduce in termini percentuali quanto stabilito dall’art. 644 c.p. e dalla legge 108/96, individuando una precisa misurazione dei flussi finanziari.

Tra i flussi negativi va considerato l’importo delle varie spese connesse all’erogazione del credito, le rate e alla data di estinzione, ipotizzata, il capitale residuo e l’eventuale penale di estinzione anticipata, la quale potrà prevedere un calcolo basato sull’applicazione di una percentuale sul capitale residuo ovvero sulle rate residue, oppure un onere fisso.

Si tratta di un’analisi effettuata ex-ante e quindi non dobbiamo preoccuparci di eventuali tassi variabili, ma dobbiamo prendere in considerazione esclusivamente il piano d’ammortamento costruito sul tasso nominale proposto dalla banca in sede di sottoscrizione, come se si trattasse di un tasso fisso.

Tecnicamente utilizzare il TIR.X costituisce, a mio avviso, la metodologia migliore, in quanto tine conto del fattore temporale. Più l’ipotesi prevede una data di estinzione distante nel tempo dal momento dell’erogazione, minore sarà l’effetto che la penale produrrà sul calcolo del TEG.

Anche la penale di inadempimento, come la mora e l’estinzione anticipata, è un fattore da valutare ex-ante e rappresenta anch’essa un costo futuro legato all’erogazione del credito, quindi come tale va incluso nel calcolo del TEG, utilizzando la medesima formula matematica del TIR.

E LA MORA? COME LA CONSIDERIAMO?

Cassazione Sez. I, n. 350/13: “ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815 c.c. comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori”.

Ne deriva una considerazione fondamentale, non solo gli interessi di mora devono essere conteggiati nella formazione del T.E.G., ma vanno considerati anche solo se convenuti, non è rilevante il fatto che sia stato applicato realmente il tasso in questione.

La mora assolve al compito di evitare comportamenti opportunistici da parte del mutuatario ed è in dubbio che sia necessaria la presenza di una penale che sanzioni e risarcisca la banca in caso di mancato pagamento di uno o più rate del piano di ammortamento, ma qualsiasi evoluzione possa assumere il piano di rimborso del finanziamento non si deve mai arrivare ad un superamento della soglia d’usura.

Come considerare la mora nel calcolo nel TEG?

La prima cosa da NON FARE è la somma del tasso corrispettivo con il tasso di mora, è puramente una follia matematica e logica, anche la giurisprudenza è ormai concorde nel considerare un errore tale metodologia.

Semplicemente perché il tasso di mora consiste nel tasso corrispettivo aumentato di una maggiorazione, quindi se si somma tale risultato al tasso corrispettivo si otterrebbe un tasso composto da 2 volte il corrispettivo e una maggiorazione.

Ma allora come fare a considerare il calcolo della mora in una verifica ex-ante nella fase di proposta contrattuale?

Personalmente utilizzo una metodologia basata sullo sviluppo di scenari, ipotesi di comportamento del mutuatario con lo scopo di verificare l’impatto della mora sul finanziamento nel suo complesso, avvalendomi sempre della formula del TIR.X, già citata in precedenza.

Pur se è vero che nessuno degli scenari contemplati dal contratto dovrebbe comportare un tasso superiore alla soglia di usura, preferisco evitare lo studio di ipotesi estreme e poco realistiche, concentrandomi su casistiche maggiormente riscontrabili nel quotidiano. Ma si tratta di un’impostazione personale.

Allegato al presente articolo potrete trovare un file excel in grado di elaborare un ampio numero di simulazioni, sia riferite all’ipotesi di estinzione anticipata che di inadempimento e conseguente applicazione del tasso di mora.

Si tratta di un tool realizzato con l’obiettivo di fornire uno strumento chiaro, semplice e flessibile, in grado di rendere il più possibile automatizzati certi processi di analisi enunciati in questo articolo.

Come per il precedente articolo, il file in allegato vuole dare un’idea di come excel può supportare le nostre scelte e non è stato pensato esclusivamente per i consulenti tecnici d’ufficio (CTU) o di parte (CTP), anzi l’intento è offrire anche al cliente di banche uno strumento che traduca le condizioni contrattuali in proiezioni chiare, evidenziando le possibili evoluzioni del piano d’ammortamento.

Si tratta di una “sperimentazione” in excel che cresce articolo dopo articolo, anche grazie all’interazione con i lettori del primo articolo ho potuto migliorare il programma e offrirvi l’attuale aggiornamento, ma non dubito che possa essere ulteriormente migliorato.

Per qualsiasi osservazione, chiarimento o critica (purché costruttiva), potete scrivermi al seguente indirizzo email: leoneadvisor@gmail.com

Attendo vostri riscontri.

Grazie a tutti.

Dr. Gabriele Leone

Il software è stato aggiornato con l’articolo del 18/12/2016

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