Criterio Valutazione Crediti e Debiti (OIC 15)

Calcolo Crediti e Debiti Commerciali
Il criterio generale di valutazione dei crediti e debiti previsto dall’art. 2426 è quello che del costo ammortizzato: “8) i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo”.
  • Definizione del Criterio
La definizione del criterio del costo ammortizzato e dell’interesse effettivo è mutuata dallo IAS 39 (par. 9) dal quale si evince che il costo ammortizzato è determinato come:
  1. Valore di rilevazione iniziale (fair value)
  2. Meno i rimborsi già percepiti in conto capitale del credito
  3. Più o meno le quote d’ammortamento, determinate con il metodo dell’interesse effettivo; della differenza tra il valore iniziale e il valore a scadenza
  4. Meno le svalutazioni da operare a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità.
In tasso di interesse effettivo che va utilizzato per calcolare gli interessi attivi del credito per la sua intera durata è il tasso che rende il valore attuale dell’incasso futuro del credito (o degli incassi futuri) uguale al calore attribuito nella rilevazione iniziale, cioè al fair value. Dall’ambito di applicazione di tale principio sono fatte salve le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro-imprese le quali hanno la facoltà, in deroga a quanto disposto, di iscrivere in bilancio i crediti al valore presumibile di realizzo. Inoltre il criterio può non essere applicato ai crediti se gli effetti sono irrilevanti ai sensi dell’art 2423: si può presumere che gli effetti siano irrilevanti se i crediti sono a breve termine (scadenza inferiore a 12 mesi) o se i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo.
  • Procedimento Valutativo
Il procedimento valutativo dei crediti segue le seguenti fasi essenziali:
  1. valutazione iniziale con il criterio del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo, che porta a individuare il tasso di interesse effettivo (o TIR)
  2. il tasso di interesse effettivo calcolato deve poi essere confrontato con i tassi di mercato e se significativamente diverso deve essere allineato al tasso di mercato che, mediante attualizzazione dei flussi di cassa futuri, determina il valore iniziale di iscrizione
  3. il tasso di interesse determinato – a seguito delle fasi 1 e 2 – non deve essere più aggiornato durante la vita del credito (salvo il caso di tassi indicizzati ai tassi di mercato)
  4. nel corso della durata del credito occorre procedere a valutazione quando i flussi di cassa attesi diminuiscono rispetto a quelli stimati in sede di rilevazione iniziale. I flussi rideterminati devono comunque essere attualizzati al tasso di interesse determinato – a seguito delle fasi 1 e 2 – calcolato in sede di rilevazione iniziale
  5. L’importo della svalutazione è pari alla differenza tra il valore contabile e il valore dei flussi finanziari futuri stimanti, ridotti degli importi che si prevede di non incassare
  • Modelli Excel
In calce all’articolo un modello Excel che segue gli esempi dell’appendice B dell’OIC 15:
  • Esempio 1A ed 1B, vendita di merci con dilazione di pagamento (modificato con aggiunta dell’iva)
  • Esempio 2, finanziamenti attivi a tasso fisso (modificato con rimborso a rata costante)
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